Istruttori e direttori tecnici: istruzioni Inps per la scelta del regime previdenziale

INPS

L’Inps, con messaggio 20 marzo, n. 1190, fornisce indicazioni circa la facoltà concessa a istruttori e direttori tecnici di impianti e circoli sportivi di poter effettuare una scelta in merito al tipo di regime contributivo.

In base a quanto previsto dall’articolo 35, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021, viene riconosciuta una particolare possibilità.

Anche istruttori e direttori tecnici di circoli e società sportive sono, infatti, soggetti a partire dal 1° luglio 2023 all’obbligo di assicurazione al Fondo Lavoratori dello Spettacolo in ipotesi di lavoro subordinato nel settore dilettantistico, ed in ogni caso nei casi di attrazione nella sfera del professionismo.

Tuttavia, il citato articolo 35, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021 riconosce una particolare facoltà a tali figure, che consiste di poter optare per la permanenza di iscrizione nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo in caso di pregressa appartenenza a tale gestione.

In origine, l’esercizio della facoltà di opzione era esercitabile entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021; successivamente, tale termine è stato prorogato sino all’attuale scadenza del 30 giugno 2024.

Il messaggio Inps n. 1190/2024 precisa come tale scelta possa essere effettuata una sola volta nella carriera professionale dei lavoratori interessati e che, quindi, andrà ad impattare anche nei successivi rapporti di lavoro, non essendo ammessa quindi alcuna possibilità di eventuale e successiva revisione.

Sempre lo stesso messaggio Inps n. 1190/2024 contiene l’indicazione delle codifiche da utilizzare nel flusso UniEMens per la trasmissione dei dati inerenti alle figure in trattazione (istruttori e direttori tecnici) distinguendo tra le denunce aventi competenza a partire da novembre 2023, da quelle riferite ai periodi compresi tra luglio e ottobre 2023.

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