Appalti: le novità del Decreto Legge PNRR

MINISTERO DEL LAVORO

Con D.L. del 2 marzo 2024 n. 19 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (cd. DL PNRR-bis), il Governo ha introdotto nuove disposizioni in materia di lavoro per la prevenzione e contrasto al lavoro irregolare, di rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo e della sicurezza sul lavoro.

In merito agli appalti irregolari, il D.L. aggiunge il comma 1-bis all’articolo 29, D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui, al personale impiegato nell’appalto di opere o di servizi e nell’eventuale subappalto, deve essere riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi (nazionali o territoriali) maggiormente applicati “nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.

A ben vedere, dunque, al netto delle criticità circa il significato della “zona”, a cui neppure la recente nota INL n. 521 del 13 marzo 2024 ha dato risposte, il decreto interviene in merito al trattamento economico e non già in merito all’applicazione dell’intero contratto collettivo, il che mette di per sé la norma al riparo da profili di incostituzionalità in merito alla libertà sindacale di cui all’articolo 39 Cost.

In caso di accertata violazione della norma comunque il personale ispettivo dell’INL potrà adottare, nei confronti del datore di lavoro debitore e del committente obbligato in solido, il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali previsto dall’articolo 12, del D.Lgs. n. 124/2004.

Il vero dubbio è come farà il personale ispettivo a ritenere violata la norma? Cosa definisce, oltre che il concetto di zona, l’oggetto dell’appalto a cui legare quindi il CCNL di “settore”? E se l’oggetto è variegato, l’attività prevalente sarà quella maggiormente remunerativa all’interno del complesso delle attività appaltate o sarà quella a cui è addetta la maggior parte del personale impiegato nell’appalto?

Ed ancora: come faranno gli ispettori ad individuare il contratto di settore maggiormente applicato? E’ questione ancor più complessa della maggiore rappresentatività delle parti sociali. Si guarderà quindi al numero di aziende che applicano quel CCNL o al numero dei lavoratori interessati da quel CCNL? Conterà di più il CCNL applicato da poche aziende ma grandi o da tante microaziende?

Queste e molte altre domande dovranno essere necessariamente risolte dal legislatore o dagli enti preposti al controllo.

Ma le novità del decreto si estendono anche al regime della solidarietà: a decorrere dal 2 marzo 2024 la responsabilità solidale retributiva e contributiva va estesa in capo all’utilizzatore anche in caso di:

  • utilizzazione illecita per somministrazione abusiva (articolo 18, comma 2, D.Lgs. 276/2003);
  • appalto e di distacco illecito (articolo 18, co. 5-bis, D.Lgs. 276/2003).

Pertanto, a differenza di quanto finora previsto, la responsabilità solidale si allarga anche alle ipotesi degli appalti non genuini.

Sempre l’articolo 29, D.L. 19/2024 stabilisce poi che, in tutti gli appalti pubblici e privati aventi ad oggetto la realizzazione di lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, in quelli privati, hanno l’obbligo di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143 (c.d. DURC di congruità).

Da ultimo, il decreto interviene inasprendo le pene previste per gli pseudoappalti reintroducendo le sanzioni penali, già previste all’entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003, poi depenalizzate nel 2016. Adesso la sanzione, ferme restando quelle di natura amministrativa applicabili in caso di situazioni irregolari, è quella dell’arresto per un mese o, in alternativa, quella dell’ammenda pari a 60 euro al giorno per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata in cui è avvenuta la prestazione: la medesima sanzione è destinata sia allo pseudo appaltatore che al committente.

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