Bonus psicologo

INPS

L’Inps, con circolare 15 febbraio 2024, n. 34, ha fornito le indicazioni per la fruizione del bonus per il sostegno delle spese collegate a sessioni di psicoterapia (c.d. “Bonus psicologo”).

Tale misura, introdotta dal D.L. 228/2021, è divenuta strutturale grazie alla previsione contenuta nell’articolo 1, comma 538, Legge 197/2022, di Bilancio per l’anno 2023, che tra l’altro ha elevato lo stanziamento complessivo e la soglia massima erogabile a ciascun beneficiario, portandola fino a 1.500,00 €.

Tale somma deve poi essere decurtata in proporzione a seconda della situazione ISEE, che in ogni caso non può eccedere il valore di 50.000,00 €, e rispetto al quale sono previste decurtazioni in presenza di importi superiori a 15.000,00 e fino a 30.000,00 € (riduzione del beneficio a 1.000,00 €), e superiori a 30.000,00 e fino al limite di 50.000,00 € (riduzione del beneficio a 500,00 €).

Resta in tutti i casi invariata la soglia richiedibile per ciascuna seduta che è pari a 50,00 €.

Con il decreto del Ministero della Salute (di concerto con il Ministero dell’Economia) del 24 novembre 2023, sono state definite le modalità di erogazione del beneficio per le richieste relative all’anno 2023.

Le domande potranno essere inoltrate nella finestra temporale che va dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024; rispetto alla tempistica, l’Inps informa che poi la finestra utile sarà comunicata annualmente tramite messaggio.

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