Accordo Rinnovo Dipendenti di Proprietari di Fabbricato 26 novembre 19
Accordo di rinnovo 26 novembre 2019
per i dipendenti di proprietari di fabbricati - Parte economica
All'esito delle trattative condotte per il rinnovo del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) firmato in data 12 novembre 2012, le parti stipulano il presente c.c.n.l. per i dipendenti di proprietari di fabbricati del quale ivi di seguito indicano le pattuizioni aventi rilevanza economica, ferma restando la successiva stesura e pubblicazione integrale del testo contrattuale.
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Aumento retribuzioni contrattuali
- Corresponsione di € 50,00 lordi di aumento sul salario conglobato. (art. 101 c.c.n.l.) dei lavoratori inquadrati nei profili A3)/A4) (attualmente pari a € 1.150,04 lordi mensili) con decorrenza € 25,00 dal 1° gennaio 2020 ed € 25,00 dal 1° gennaio 2021;
- Corresponsione di ulteriori €.5,00 lordi di aumento sul salario conglobato (art. 101 c.c.n.l.) dei lavoratori inquadrati nei profili A3)/A4) con decorrenza dal 1° gennaio 2022, a condizione che le parti contraenti non abbiano diversamente previsto, con medesima decorrenza, un aumento di pari importo della contribuzione destinata ai finanziamento delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa (art. 100 c.c.n.l.) a vantaggio dei familiari dei lavoratori;
- Gli aumenti delle retribuzioni sopra indicati tengono, altresì, conto dell'incremento della contribuzione ex art. 100, comma 3 c.c.n.l., già riconosciuto con l'accordo collettivo integrativo del 16 settembre 2015;
- Per le restanti figure professionali (A1), A2), AS), A6), A7), A8), A9) e tutti i profili, B), C) e D)) gli aumenti del salario conglobato saranno riproporzionati in percentuale rispetto a quanto sopra Indicato.
Periodo di vigenza contrattuale
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.
Indennità di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione rifiuti (art. 104-bis c.c.n.l.)
- Prevedere, in aggiunta alle indennità già previste per il confezionamento dei sacchi/bidoni rifiuti e per la movimentazione dei rifiuti, un'indennità aggiuntiva di € 0,50 per ciascuna unità immobiliare ove al lavoratore venga assegnata anche la mansione della lavatura dei bidoni utilizzati per la raccolta dei rifiuti.
- La decorrenza di tale indennità ulteriore è prevista a partire dal 1° gennaio 2020.
Indennità ritiro raccomandate/pacchi (art. 21, comma 4, lett. m) c.c.n.l.)
- Prevedere che le attuali indennità (€ 0,63 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo e € 0,88 per ogni unità Immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo) vengano corrisposte ai lavoratori che svolgono la sola funzione di ritiro della posta raccomandata;
- Prevedere, diversamente, che laddove ai lavoratori venga assegnata la mansione di ritiro non solo della posta raccomandata ma anche dei pacchi (Amazon, corrieri ecc.) le Indennità siano complessivamente le seguenti:
€ 1,00 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo;
€ 1,30 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo.
- La decorrenza delle variazioni sopra indicate è prevista a partire dal 1° gennaio 2020.
Indennità economiche di malattia (art. 92 c.c.n.l.)
- Miglioramento dell'indennità di malattia fino al 20° giorno con passaggio della sua quantificazione dal 56% al 60% della retribuzione globale lorda giornaliera;
- Diminuzione del periodo di carenza a soli 2 giorni anziché 3;
- Previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il periodo di carenza sia comunque indennizzato per le malattie di durata superiore a 9 giorni anziché 14 giorni;
- Previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il periodo di carenza sia comunque indennizzato per le malattie di durata superiore a 8 giorni anziché 9 giorni.
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